Manovra 2024: novità fiscali, per crediti d’imposta, imprese e finanziamenti


A cura di Marco Nessi

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, la L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) che apporta numerose novità. Quali sono le principali misure in tema di agevolazioni, crediti d’imposta, imprese e finanziamenti?

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303. La Manovra concentra le risorse disponibili con particolare attenzione al sostegno delle fasce di popolazione più deboli dall’inflazione.
Nella tabella si sintetizzano le principali misure che interessano agevolazioni e crediti d’imposta.

NovitàDescrizione
Plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto di superbonus
 
 
A partire dal 1° gennaio 2024 in caso di intervento di superbonus su un immobile e di successiva cessione di quest’ultimo entro dieci anni dalla conclusione dei lavori, la relativa plusvalenza sarà considerata un reddito diverso tassabile ai fini IRPEF. Da questa normativa sono esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione ovvero, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione dovesse essere decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo
Verifica su immobili oggetto di bonus edilizi
 
 
 
 
Con riferimento agli immobili rientranti nelle casistiche disciplinate dall’art. 119 DL 34/2020 l’Amministrazione finanziaria realizzerà delle liste selettive. La verifica mira a controllare l’avvenuta presentazione in catasto della modifica della rendita alla luce dei lavori effettuati. Se così non fosse dopo il controllo del fisco è previsto l’adeguamento della rendita catastale aggiornata nonché l’applicazione di sanzioni.
Prima di procedere a livello sanzionatorio, l’Amministrazione finanziaria invierà una lettera di compliance in modo da chiudere la vicenda con un adeguamento in via bonaria
Ritenute su bonifici parlanti per bonus casa
 
A partire dal 1° marzo 2024, la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta” salirà dall‘8% all’11% 
Provvigioni agenti assicurativi
 
 
 
 
Prevista l’eliminazione della disapplicazione delle ritenute alla fonte sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva. La disposizione si applica a decorrere dall’1.4.2024. Pertanto, a partire da tale data, la ritenuta dovrà essere operata anche su queste provvigioni, nella misura e alle condizioni definite dall’art. art. 25-bis DPR 600/73
Svalutazione e perdite su crediti per banche e assicurazioniNuovamente modificato il regime di transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni. Sono interessati dalla modifica i periodi d’imposta in corso al 31.12.2024 e al 31.12.2026
Tax credit cinema
 
La percentuale di spesa su cui applicare il tax credit per le opere cinematografiche è del 40%, ma può essere ridotta “per esigenze di bilancio” o in relazione alle dimensioni delle imprese o dei gruppi di imprese. La misura massima rimane comunque al 40%
Credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno
 
 
 
 
 
 
Dal 1° gennaio 2024 è istituita la la c.d. “ZES unica” per il Mezzogiorno, con introduzione di un nuovo credito d’imposta per gli investimenti
Il credito d’imposta sarà commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, dovrà assumersi il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sarà possibile agevolare i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Nello specifico, per l’anno 2024 il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro
Credito d’imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023
 
I contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, previsti dal DL 1 giugno 2023 n. 61 saranno erogati alle imprese  sotto forma di crediti d’imposta e finanziamenti bancari agevolati. Gli aiuti saranno erogati direttamente dal Commissario straordinario per importi complessivamente considerati fino a un massimo di:20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali ed economiche;40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, nei limiti delle risorse disponibili
Credito d’imposta sull’acquisto della cartaConfermato anche per il 2024 e 2025 il credito d’imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite. La Manovra riconosce anche dei contributi per le imprese dei settori dell’informazione e dell’editoria
Credito d’imposta per gli esercenti le attività di trasporto merciLa Manovra estende, nel limite massimo di 20 milioni di euro per il 2024, alle spese sostenute nel luglio 2022, l’applicazione del bonus in favore delle imprese che effettuano attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi

Le altre misure in tema di finanziamenti e per le imprese
La Manovra pone particolare attenzione ai mutui per la prima casa, al fine di dare priorità di accesso alle famiglie numerose. Ciò in quanto le famiglie numerose, nel 2024, sono inserite nelle categorie aventi priorità per l’accesso al credito al Fondo di garanzia per la prima casa.
Coerentemente con queste previsioni, i contributi verranno erogati ai nuclei familiari:

  • con tre figli di età inferiore a 21 anni, con un Isee inferiore ai 40.000 euro;
  • con quattro figli di età inferiore a 21 anni ed un Isee inferiore ai 45.000 euro;
  • con cinque figli di età inferiore a 21 anni ed un Isee oltre i 50.000 euro.

La garanzia del Fondo è crescente in base al numero di figli, ovvero:

  • con tre figli: fino all’80% della quota capitale;
  • con quattro figli: fino all’85% della quota capitale;
  • con cinque figli: fino al 90% della quota capitale.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2024 dispone la realizzazione in Italia di investimenti green infrastrutturali e produttivi anche attraverso l’attrazione di fondi esteri internazionali, garantiti da SACE SPA a condizioni di mercato.
In particolare, si autorizza SACE S.p.a. a disporre fino al 31 dicembre 2029, di garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali, dell’industria e ai processi di transizione verso un’economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l’adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l’innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese.
Infine, la Manovra prevede il rifinanziamento della nuova Sabatini con 100 milioni di euro per l’anno 2024.




Legge di Bilancio 2024 in GU: le altre novità fiscali
A cura di Marco Peirolo

La Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, prevede alcune novità in materia di IVA, incrementa le aliquote IVIE e IVAFE sugli investimenti esteri e contiene diverse misure in materia fiscale.

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303 è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023) che prevede alcune novità in materia di IVA, tra cui:

  • aliquota ridotta per i prodotti per l’alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto;
  • aliquota ridotta per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile;
  • sgravio per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE;
  • estensione degli effetti della chiusura d’ufficio della partita IVA;
  • versamento per l’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano.

Novità anche per IVIEIVAFEIMU e altre misure fiscali.

Aliquota IVA ridotta per i prodotti per l’alimentazione infantile, pannolini e seggiolini per auto
Fino al 31 dicembre 2022, il n. 65) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per le “preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso”.
Dal 1° gennaio 2023, la L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) aveva limitato l’applicazione dell’aliquota del 10% alle preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli diverse dai prodotti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia indicati nel nuovo n. 1-sexies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72.
Per questi ultimi prodotti, infatti, si applicava l’aliquota ridotta del 5%, riferita specificamente a “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli”.
Per individuare i lattanti e i bambini della prima infanzia, la Relazione illustrativa aveva chiarito che può farsi riferimento all’art. 2, comma 2, lett. a) e b), del Regolamento n. 2013/609/UE, in base al quale, per “lattanti”, s’intendono i bambini di età inferiore a dodici mesi e, per “bambini nella prima infanzia”, i bambini di età compresa tra uno e tre anni.
Di conseguenza, per essi, non solo i prodotti per l’alimentazione, ma anche i pannolini e i seggiolini da installare negli autoveicoli risultavano soggetti a IVA con l’aliquota del 5%.
La novità è stata particolarmente significativa per i beni di prima necessità per la cura e la crescita dei bambini come i pannolini e i seggiolini, fino al 31 dicembre 2022 soggetti a IVA con l’aliquota ordinaria del 22% e, quindi, incisi dall’imposta in misura superiore rispetto ai prodotti alimentari non di prima necessità, come ad esempio i tartufi, e a beni di lusso come gli oggetti d’arte e i francobolli da collezione, che invece beneficiano delle aliquote ridotte del 5% e del 10%.
Dal 1° gennaio 2024, a seguito della Legge di Bilancio 2024, da un lato, il n. 1-sexies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al DPR 633/72 viene abrogato e, dall’altro, viene:

  • sostituito il n. 65) della Parte III della stessa Tabella A, in precedenza modificato dalla Legge di Bilancio 2023, che ora richiama i seguenti prodotti: “latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; estratti di malto; preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v.d. ex 19.02)”;
  • aggiunto il n. 114-ter) alla Parte III della Tabella A, per i pannolini per bambini.

Pertanto, rispetto alla disciplina in vigore fino al 31 dicembre 2023, i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli sono soggetti all’aliquota IVA ordinaria (22%), mentre si passa dall’aliquota IVA del 5% a quella del 10% per:

  • i pannolini per bambini;
  • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  • le preparazioni alimentari di farine, nonché semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00).

Aliquota IVA ridotta per i prodotti per la protezione dell’igiene intima femminile
Dal 1° gennaio 2022, con la L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) era stata prevista la riduzione dall’aliquota IVA ordinaria a quella del 10% per i prodotti assorbenti e i tamponi destinati alla protezione dell’igiene femminile.
In particolare, in base al n. 114-bis) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72, si applicava l’aliquota IVA del 10% per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, vale a dire i prodotti per la protezione dell’igiene femminile compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 o lavabili e coppette mestruali, soggetti alla più favorevole aliquota IVA del 5%.
L’aliquota del 10% aveva un’applicazione limitata al solo anno 2022, in quanto la Legge di Bilancio 2023, con effetto dal 1° gennaio 2023, aveva abrogato il citato n. 114-bis), riconducendo tutti i prodotti assorbenti per la protezione dell’igiene intima femminile, indipendentemente dalle loro caratteristiche, nell’ambito applicativo dell’aliquota IVA del 5%, uniformandone il trattamento agevolato.
A tal fine, il richiamato n. 1-quinquies) della Tabella A, Parte II-bis, allegata al DPR 633/72 era stato riformulato prevedendo l’applicazione dell’aliquota del 5% ai prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell’igiene femminile e alle coppette mestruali. Dal 1° gennaio 2024, con la Legge di Bilancio 2024, i prodotti assorbenti e i tamponi per la protezione dell’igiene femminile, nonché le coppette mestruali, saranno nuovamente soggetti all’aliquota IVA del 10%.
Infatti, da un lato, il n. 1-quinquies) della Parte II-bis della Tabella A, allegata al DPR 633/72, viene abrogato e, dall’altro, nella Parte III della stessa Tabella A, viene ripristinato il n. 114-bis), precedentemente abrogato dalle Legge di Bilancio 2023.

Sgravio dell’IVA per le cessioni di beni ai viaggiatori extra-UE
Allo specifico fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell’attrattività turistica italiana, la Legge di Bilancio 2024 riduce da 154,94 a 70,00 euro l’ammontare complessivo delle cessioni, comprensivo dell’IVA, che può fruire dello sgravio dell’imposta previsto dall’art. 38-quater c. 1 DPR 633/72 per i soggetti domiciliati o residenti al di fuori della UE che acquistano beni destinati all’uso personale o familiare da trasportarsi nei bagagli personali fuori dall’Unione.
Il nuovo limite monetario, applicabile alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024, prescinde dalla modalità di sgravio in concreto applicata, vale a dire in sede di cessione, con emissione di fattura senza applicazione dell’imposta, da scorporare dal prezzo di vendita, oppure con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite un’apposita società intermediaria (di cd. “tax free”).

Estensione degli effetti della chiusura d’ufficio della partita IVA
La Legge di Bilancio 2023, al fine di ostacolare l’evasione dell’IVA, aveva introdotto specifiche disposizioni di contrasto all’apertura delle partite IVA abusive, rese operative dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 156803/2023, prevedendone la chiusura d’ufficio con contestuale applicazione della sanzione amministrativa di 3.000 euro.
Con la Legge di Bilancio 2024, il nuovo comma 15-bis.3 dell’art. 35 DPR 633/72 stabilisce che gli effetti del provvedimento di cessazione della partita IVA si applicano anche in caso di notifica, da parte dell’Ufficio, di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA nei confronti dei contribuenti che, nei 12 mesi precedenti, abbiano comunicato la cessazione dell’attività.
In pratica, a seguito della comunicazione della chiusura della partita IVA, se l’Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischio, è possibile richiedere l’apertura di una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. Si applica, in ogni caso, la sanzione di 3.000 euro di cui all’art. 11, comma 7-quater, del D.Lgs. 471/97.

Versamento dell’IVA per l’immatricolazione dei veicoli provenienti da San Marino e Città del Vaticano
Al fine di contrastare l’evasione dell’IVA relativa ai veicoli immatricolati in Italia, formalmente provenienti dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano, ma di fatto di provenienza intracomunitaria, la Legge di Bilancio 2024 estende il versamento dell’IVA con il modello F24 “Elementi identificativi” agli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi o usati, introdotti in Italia dalla Repubblica di San Marino e dalla Città del Vaticano.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 1 commi 9 e 9-bis DL 262/2006, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura, il versamento dell’IVA dovuta sulla prima cessione interna deve essere effettuato utilizzando la predetta delega di pagamento con l’indicazione, per ciascun mezzo di trasporto, del tipo di veicolo, del numero di telaio e dell’ammontare dell’IVA assolta.
Incremento delle aliquote IVIE e IVAFE sugli investimenti esteri
Dal 1° gennaio 2024, la Legge di Bilancio 2024 prevede l’incremento dell’IVIE, dovuta dai proprietari di immobili situati all’estero, ovvero dai titolari di altri diritti reali sugli stessi, dall’attuale 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE, applicabile sui prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero, aumenta dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.

IMU: proroga dei termini per l’efficacia delle delibere relative alle aliquote ed esenzione per gli enti non commerciali
Limitatamente all’anno 2023, la Legge di Stabilità 2024 prevede che si considerano tempestive le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, purché inserite nel portale federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023 e pubblicate sullo stesso portale entro il 15 gennaio 2024, ai fini dell’acquisizione della loro efficacia.
Di conseguenza, se le nuove aliquote comporteranno una differenza positiva tra l’IMU dovuta in base alle nuove aliquote e l’imposta versata al 18 dicembre 2023, i contribuenti dovranno effettuare un versamento aggiuntivo entro il 29 febbraio 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi. Nel caso, invece, in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
Un’ulteriore novità riguarda la previsione di esenzione dall’IMU per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive o attività di religione o di culto da parte di enti non commerciali.
Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 c. 759 lett. g) L. 160/2019 viene stabilito che gli immobili s’intendono:

  • “posseduti” anche nel caso in cui siano concessi in comodato a un ente pubblico o privato diverso dalle società, a un trust (che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale), nonché a un organismo di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato, a condizione che il comodatario svolga nell’immobile – con modalità non commerciali – esclusivamente attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di religione o di culto e che sia funzionalmente o strutturalmente collegato al concedente;
  • “utilizzati” quando sono strumentali alle destinazioni indicate nel punto precedente, anche in assenza di esercizio attuale delle attività stesse, purché non determini la cessazione definitiva della strumentalità.

Le altre novità fiscali
Nella tabella di seguito si sintetizzano le principali misure della Manovra in materia fiscale.

NovitàDescrizione
Locazioni brevi
 
 
 
 
L’aliquota della cedolare secca è incrementata al 26%, limitatamente all’ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta (la possibilità di applicare la cedolare al 21% resta valida in caso di locazione breve di un solo appartamento che dovrà essere individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi). La ritenuta si considera a titolo di acconto (e non di imposta). Il soggetto non residente in possesso di una stabile organizzazione in Italia oppure in uno Stato membro UE potrà adempiere agli obblighi derivanti dalle locazioni brevi tramite la stabile organizzazione. Viceversa, in assenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell’Unione europea, occorrerà nominare un rappresentante fiscale
Riallineamento delle rimanenze di magazzino
 
 
 
 
Nei confronti dei soggetti OIC adopter è prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva previo versamento di un’imposta sostitutiva (dell’IRPEF, IRES, IRAP) del 18% calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato. In caso di eliminazione di esistenze iniziali, il riallineamento comporta il versamento: dell’IVA da determinare applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) che sarà determinato da un successivo decreto
Regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residentiLa PEX si applicherà alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d’investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un’imposta sul reddito delle società
Rivalutazione partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola)
 
 
 
Riaperta la rivalutazione per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali (restano, invece, sempre esclusi i titolari di reddito di impresa).
Sono rivalutabili le partecipazioni (in società non negoziate o negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) ed i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024.
L’Imposta sostitutiva è pari al 16% con pagamento previsto entro il 30 giugno 2024 (rateazione fino a 3 rate annuali di pari importo)
Diritti reali di godimento e cessione di metalli preziosi (redditi diversi)
 
 
Si interviene sulla qualificazione degli atti a titolo oneroso che importano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, facendoli rientrare tra i redditi diversi. Le modifiche, ove approvate in via definitiva, saranno applicabili agli atti stipulati a partire dal 1° gennaio 2024.
Inoltre, per le cessioni di metalli preziosi le relative plusvalenze dovranno essere determinate in misura corrispondente al corrispettivo della cessione
Limite alle compensazioni
 
 
Per i contribuenti con iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione
Plastic sugar tax
 
Si prevede lo slittamento dal 1° gennaio 2024 al 1° luglio 2024 della decorrenza della plastic e sugar tax
 
Accise sui tabacchiSi interviene sull’ammontare delle accise per le sigarette: l’importo specifico fisso per unità di prodotto viene determinato, per il 2024, in 29,30 euro (da 28,20 euro) per 1.000 sigarette e, a dal 2025, in 29,50 euro (da 28,70 euro) per 1.000 sigarette
Potenziamento del recupero coattivoL’agente della riscossione può avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l’acquisizione di tutte le informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione

Decreto delegato IRPEF: dal 2024 scaglioni di reddito ridotti a tre
A cura di Claudia Iozzo

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 216/2023 viene attuato il primo modulo di riforma dell’IRPEF che, dal 2024, è calcolata su tre scaglioni di reddito, anziché quattro. Il decreto introduce anche novità in tema di detrazioni fiscali ed incentivi per le nuove assunzioni.

Il D.Lgs. 216/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303) introduce il primo pacchetto di norme attuative finalizzate alla revisione del sistema d’imposizione del reddito delle persone fisiche, nonché alla graduale riduzione della relativa imposta, nell’ottica dei principi e dei criteri direttivi previsti dalla Legge delega per la riforma fiscale (art. 5 c.1 lett. a) L. 111/2023).
La revisione del sistema d’imposizione dei redditi delle persone fisiche deve, infatti, garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, nonché conseguire il graduale perseguimento dell’equità orizzontale prevedendo, nell’ambito dell’IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando, a tal fine, i redditi di lavoro dipendente ed i redditi di pensione.
Revisione degli scaglioni IRPEF
Dopo le prime modifiche introdotte dalla L. 234/2021, l’iter di revisione dell’IRPEF si concretizza maggiormente con l’intervento dell’art. 1 che riduce a tre gli scaglioni di reddito e le corrispondenti aliquote progressive di tassazione. In particolare, per l’anno 2024, l’imposta è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

  • fino a 28.000 euro, 23%;
  • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
  • oltre 50.000 euro, 43%.

Rispetto alle aliquote ed agli scaglioni in vigore nel 2023, viene aumentata la soglia di reddito tassabile con l’aliquota del 23% e, al contempo, è stato soppresso lo scaglione con l’aliquota del 25%.
Detrazione lavoro dipendente
Per il 2024 è stata, altresì, incrementata da 1.880 a 1.955 euro, la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro, di cui all’art. 13 c. 1, lett. a) TUIR. 
Così facendo, il legislatore ha ampliato fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi da lavoro dipendente che, di conseguenza, viene equiparata a quella attualmente vigente per i pensionati. La modifica descritta ha reso necessario un intervento normativo anche sul trattamento integrativo, di cui all’art. 1 c. 1 DL 3/2020, il quale, per l’anno 2024, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, qualora l’imposta lorda sia d’importo superiore a quello della detrazione spettante per il lavoro dipendente di cui al suindicato art. 13, diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno. In tal modo, viene assicurato il mantenimento delle condizioni attualmente previste, nonostante l’incremento della detrazione di 75 euro, in quanto, se venisse considerato l’importo maggiorato, si determinerebbe la perdita del beneficio per alcuni lavoratori dipendenti che secondo la disciplina vigente a regime ne sono, invece, destinatari.
Il decreto in esame, inoltre, in funzione dei nuovi scaglioni di reddito, contiene anche una previsione di coordinamento per la determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali per i periodi d’imposta 2024 e 2025. Per il calcolo, infatti, dovrà essere considerata come imposta del periodo precedente, quella che il contribuente avrebbe determinato non applicando i nuovi scaglioni e la maggiore detrazione sui redditi di lavoro dipendente.
Riduzione detrazioni per redditi superiori a 50 mila euro
Ulteriore misura che interviene sulla disciplina dell’IRPEF riguarda i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze), per i quali, l’art. 2 del nuovo decreto prevede una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante per il 2024. Tale riduzione interessa:

  • gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%;
  • le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
  • i premi d’assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 c. 4 DL 34/2020.

Si evidenzia, inoltre, che con l’approvazione della versione definitiva del decreto legislativo pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2023 n. 303, le donazioni effettuate a favore di ONLUS, delle associazioni che si occupano di iniziative umanitarie (religiose o laiche) e degli enti del terzo settore, non saranno sottoposte alla decurtazione di 260 euro. Detti soggetti, sono stati esclusi dall’elenco di cui al suindicato art. 2 con una modifica del testo del decreto approvato in esame preliminare.

Altre misure in tema d’imposte sui redditi e nuove assunzioni
Per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni sono previste nuove agevolazioni per incentivare le assunzioni nel corso del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).
Il beneficio previsto dall’art. 4, si sostanzia in una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale. L’agevolazione potrà essere fruita dagli operatori economici che hanno esercitato l’attività nel 2023 per almeno 365 giorni. Ciò, in quanto, l’impresa deve trovarsi in condizioni di normale operatività, stante la necessità di realizzare incrementi occupazionali.
Ne consegue che la maggiorazione del costo è preclusa alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa.

Soggetti beneficiari
a)Titolari di reddito d’impresa, di cui all’art. 73 TUIR
b)Imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali
c)Società di persone ed equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR
d)Esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 TUIR

Il summenzionato art. 4 contiene anche indicazioni in merito alla determinazione del costo riferibile all’incremento occupazionale, precisando che, quest’ultimo, rileva a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per i soggetti solari) sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (2023).

Costo riferibile all’incremento occupazionale
Minor importo tra:il costo effettivo dei nuovi assunti
l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’art. 2425 c. 1 lett. b) n. 9) c.c., rispetto a quello relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2023

Ai fini del beneficio, inoltre, i costi riferibili al personale dipendente dovranno essere imputati temporalmente in base alle regole applicabili per la determinazione del reddito del contribuente. Pertanto, per gli esercenti arti e professioni e per i soggetti in contabilità semplificata, tali costi rileveranno secondo il principio di cassa, mentre, per i soggetti in contabilità ordinaria, per competenza.
Le nuove assunzioni sono ancora più agevolate per i soggetti che assumono particolari categorie di dipendenti che necessitano di maggiore tutela, quali, ad esempio, lavoratori molto svantaggiati, persone con disabilità o donne con almeno due figli. Per tali categorie, saranno stabiliti dei coefficienti di moltiplicazione con cui attribuire maggior peso al costo del lavoro.
Il decreto in esame, infine, dispone l’abrogazione della disciplina relativa all’aiuto alla crescita economica (ACE), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, facendo salvo, comunque, il riporto delle eccedenze ACE pregresse ed il successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.



Decreto adempimenti tributari: le nuove scadenze dal 2024
A cura di Claudia Iozzo

Con l’inizio del 2024, contribuenti e professionisti dovranno rispettare nuovi termini per ottemperare agli adempimenti tributari e ai versamenti delle imposte. L’approvazione definitiva del decreto sugli adempimenti concretizza l’obiettivo di semplificazione prefissato dal Governo.

Con il via libera del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2023, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo, attuativo delle delega fiscale, contenente nuove disposizioni volte a razionalizzare e semplificare le norme in materia di adempimenti tributari.
Dal 2024, debutta un nuovo calendario fiscale per adempimenti e versamenti. Il decreto attua i principi di delega di cui all’art. 16 c. 1 L. 111/2023 e introduce norme dirette a semplificare gli obblighi di dichiarazione per i contribuenti e per i sostituti d’imposta e la relativa modulistica, ovvero gli adempimenti connessi al pagamento dei tributi con riguardo anche alla riorganizzazione delle scadenze sia dei pagamenti che delle dichiarazioni.
La data del 1° gennaio 2024 segna sul calendario l’introduzione di rilevanti novità. Tra queste, si pone l’evidenza su:

  • l’estensione della dichiarazione dei redditi precompilata, in via sperimentale, anche per le persone fisiche titolari di partita IVA;
  • la semplificazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori dipendenti e pensionati, attraverso la messa a disposizione, sempre in via sperimentale, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate dai contribuenti stessi attraverso un’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia. I dati confermati o modificati, vengono riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare direttamente in via telematica;
  • la dichiarazione dei redditi semplificata (modello 730) potrà essere presentata anche dalle persone fisiche non titolari di partita IVA, titolari di redditi differenti rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati;
  • l’esonero dei sostituti d’imposta dal rilascio della Certificazione Unica nei confronti dei soggetti c.d. forfetari, ovvero che si avvalgono del regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile;
  • in caso di mancata indicazione dei crediti d’imposta nelle dichiarazioni annuali, i contribuenti non decadono dal beneficio, purché detti crediti siano effettivamente spettanti.

Ulteriori interventi rilevanti riguardano anche le modifiche alle scadenze fiscali relative ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (anticipati dal 30 novembre al 30 settembre), la semestralizzazione dei termini d’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie, nonché nuove scadenze per i versamenti delle ritenute operate su redditi di lavoro autonomo e sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore e la possibilità di completare il pagamento entro dicembre del versamento rateale del saldo e I acconto delle imposte sui redditi.
La revisione delle scadenze fiscali, se pur attuata nell’ottica della razionalizzazione e semplificazione, non ha avuto riscontro favorevole da parte delle Associazioni Nazionali di categoria dei commercialisti (ADC NAZIONALE – ANC – ANDOC – FIDDOC – UNICO), le quali, con un comunicato congiunto del 19 dicembre 2023, hanno manifestato profonde perplessità nei riguardi della riformulazione del calendario fiscale che sembra non considerare il lavoro svolto dai commercialisti, risultando, a parere delle stesse, insostenibile.
Nuove scadenze e adempimenti più semplici che, tuttavia, s’intrecciano con le nuove disposizioni del concordato preventivo biennale, le quali, effettivamente, sembrano far svanire l’obiettivo di “semplificazione” che si pone alla base, almeno in teoria, della Riforma fiscale.
Proprio in ragione delle perplessità espresse in merito dalle Associazioni Nazionali di categoria dei commercialisti, la Commissione Finanze della Camera, prendendo maggior tempo per esprimersi sul concordato, ha accolto alcune delle proposte delle suindicate Associazioni, confermando, tra l’altro, l’invio dei modelli ISA al 30 settembre insieme alle dichiarazioni e non più al 20 luglio.

Le nuove scadenze
Con l’attuazione del nuovo decreto legislativo, il calendario 2024-2025 delle scadenze dei versamenti e degli adempimenti sarà così strutturato:

Nuovo calendario fiscale 2024-2025
AdempimentoScadenze 2024
Trasmissione dati spese sanitarie al Sistema TS semestrale del 2° semestre 2023Entro il 31 gennaio 2024
Disponibilità programmi informatici ISAEntro il 30 aprile 2024
Disponibilità della dichiarazione precompilata anche per i titolari di partita IVA30 aprile 2024
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominioEntro il 16 giugno 2024
Sospensione dell’invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall’Agenzia delle EntrateDal 1° agosto 2024 al 31 agosto 2024
Trasmissione delle dichiarazioni dei redditiEntro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ovvero, per i soggetti IRES, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
Versamento rateale saldo 2023 e acconto 2024 imposte dichiarazioneEntro il 16 dicembre 2024
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominioEntro il 16 dicembre 2024
Termine ultimo per versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euroEntro il 16 dicembre 2024
Sospensione dell’invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall’Agenzia delle EntrateDal 1° dicembre 2024 al 31 dicembre 2024
Scadenze 2025
Versamento ritenute condomini e redditi di lavoro autonomo operate a dicembre 202416 gennaio 2025
Disponibilità programmi informatici ISAEntro il 15 marzo 2025
Inizio del periodo dal quale trasmettere il Modello 770Dal 1° aprile 2025
Inizio del periodo a partire dal quale è possibile presentare la dichiarazione dei redditi all’Ufficio postale o in via telematicaDal 1° aprile 2025
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominioEntro il 16 giugno 2025
Termine del periodo entro il quale le persone fisiche possono presentare la dichiarazione dei redditi all’Ufficio postaleEntro il 30 giugno 2025
Sospensione dell’invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall’Agenzia delle EntrateDal 1° agosto 2025 al 31 agosto 2025
Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi30 settembre 2025, ovvero entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta
Termine ultimo per la trasmissione del Modello 770Entro 31 ottobre 2025
Versamento rateale saldo 2024 e acconto imposte dichiarazione 2025Entro il 16 dicembre 2025
Termine ultimo per versamento IVA e ritenute su redditi di lavoro autonomo con soglia minima entro 100 euroEntro il 16 dicembre 2025
Versamento ritenute del 4% su corrispettivi dovuti dal condominioEntro il 16 dicembre 2025
Sospensione dell’invio delle comunicazioni e degli inviti emessi dall’Agenzia delle EntrateDal 1° dicembre 2025 al 31 dicembre 2025

Locazioni brevi: l’iscrizione nella banca dati nazionale
A cura di Maurizio Tarantino

Con l’introduzione del CIN per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, la normativa prevede che le informazioni contenute nella banca dati saranno rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali.

Il nuovo codice identificativo nazionale “CIN”
Il 16 dicembre 2023 è stata pubblicata in G.U. la Legge 15 dicembre 2023, n. 191 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL 145/2023, DL Anticipi). Di particolare importanzail nuovo art. 13-ter che introduce un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome. Il CIN rappresenta una garanzia: chiunque affitti per brevi periodi (fino a 30 giorni) o per finalità turistiche un appartamento, o anche solo una stanza, deve esporre il codice all’interno dello stabile e indicarlo anche negli annunci utilizzati per promuoverlo. Stesso discorso vale per i titolari delle strutture alberghiere o extra alberghiere. Gli spazi utilizzati per gli affitti turistici o per gli affitti brevi in forma imprenditoriale devono essere muniti dei requisiti di sicurezza degli impianti e devono essere dotati di sistemi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio e di estintori. A monitorare il rispetto delle regole legate al CIN sugli affitti brevi e turistici saranno l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza.

Il codice regionale “CIR”
Prima del “CIN”, il Legislatore era intervento con il “CIR”. In particolare, in base a quanto precisato dall’art. 13-quater, comma 7, DL 34/2019 “I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione”. L’obiettivo del Legislatore era quello di migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità. Il CIR – Codice Identificativo Regionale – rappresenta un codice alfanumerico associato alla struttura ricettiva, che serve per comunicare ufficialmente l’inizio dell’attività, e riguarda anche gli affitti brevi di appartamenti con contratto di affitto ad uso turistico (che operano senza obbligo di Partita Iva). Dunque, trattasi di un Codice Identificativo assegnato alle strutture turistico-ricettive dalla Regione di appartenenza utilizzato per fini statistici, amministrativi e di controllo. Il CIR è fondamentale per garantire la legalità e la trasparenza delle strutture ricettive, permettendo alle autorità competenti di monitorare l’offerta turistica e di intervenire in caso di irregolarità.

La banca dati delle strutture ricettive
In base a quanto previsto dall’ art.13-quater, comma 4, DL 34/2019, ai fini della tutela dei consumatori, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili di cui al presente comma con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.

Ricodificazione ai fini della banca dati
Come previsto dalla nuova normativa (art. 13-ter,comma 2, del d.l. n. 145/2023), gli Enti che avevano già attivato le procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle citate finalità turistiche soggette al CIN, sono tenute all’automatica ricodificazione come CIN dei codici identificativi assegnati, aggiungendo ai codici regionali e provinciali un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del turismo, e alla trasmissione al medesimo Ministero dei CIN e dei relativi dati in suo possesso inerenti alle medesime strutture turistico-ricettive e unità immobiliari locate, ai fini dell’iscrizione nella banca dati nazionale (art.13-quater, c. 4, DL 34/2019). I codici assegnati antecedentemente alla data di entrata in vigore delle norme in esame, devono essere ricodificati e trasmessi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima entrata in vigore. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e, comunque, entro sette giorni dall’attribuzione del codice regionale o provinciale. La ricodificazione come CIN e la trasmissione dei codici sono assicurate, ai fini dell’inserimento nella banca dati nazionale, secondo le modalità e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 13-ter DL 145/2023, anche dai Comuni che, nell’àmbito delle proprie competenze, hanno attivato delle procedure di attribuzione di specifici codici identificativi alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle locazioni brevi e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extra alberghiere.

Contrasto all’evasione
Il successivo comma 12 dell’art. 13-ter DL 145/2023, per le esigenze di contrasto dell’evasione fiscale e contributiva, prevede che le informazioni contenute nella banca dati sono rese disponibili all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori per le finalità istituzionali. Dunque, la disposizione assegna all’Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza il compito di effettuare, con le modalità definite d’intesa, specifiche analisi del rischio orientate, prioritariamente, all’individuazione di soggetti da sottoporre a controllo che concedono in locazione unità immobiliari ad uso abitativo prive del codice identificativo nazionale.

In attesa della banca dati
Nonostante la nuova previsione del Decreto Anticipi, ad oggi manca la piattaforma unica. Difatti, la banca dati unica ad oggi non è ancora disponibile, nonostante l’emanazione del di altri provvedimenti. Resta inteso che il funzionamento di questa nuova piattaforma è demandato a un nuovo decreto e, successivamente, sarà, comunque, pubblica e liberamente consultabile. In sintesi, dopo la pubblicazione della legge, dovrà ora seguire quella dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del turismo per l’assegnazione del CIN.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento